Alla cortese attenzione del Funzionario di Elevate Qualificazioni dell’istituto.
La temporizzazione è disciplinata dall’art. 4 del DPR 399/1988, che prevede:
“Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato poi dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato nella qualifica di provenienza e il relativo stipendio iniziale.”
“Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione dell’assegno ad personam per la differenza.”
“La differenza (come assegno ad personam) previa temporizzazione è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.” “I benefici economici della temporizzazione non sono poi cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera.”
Analizzeremo insieme:
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da Amministratore